L’infedeltà in ambito lavorativo si basa sull’Art. 2105 C.C. secondo il quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

La normativa vuole tutelare l’azienda nei confronti di atteggiamenti particolarmente sleali che potrebbero mettere in pericolo gli interessi dell’azienda.